1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana uno o più decreti al fine di definire le modalità di corresponsione delle indennità previste per il personale del Comparto sicurezza, di cui all'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al personale civile del Ministero della difesa che svolge attività di sicurezza in aree logistiche all'interno delle infrastrutture militari.