Art. 13.
(Riconoscimento di indennità integrative per i dipendenti civili svolgenti attività di sicurezza nelle infrastrutture militari)

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana uno o più decreti al fine di definire le modalità di corresponsione delle indennità previste per il personale del Comparto sicurezza, di cui all'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al personale civile del Ministero della difesa che svolge attività di sicurezza in aree logistiche all'interno delle infrastrutture militari.